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Guida completa Imprese 14 settembre 2026 · 24 min di lettura

Polizza catastrofale obbligatoria: la guida completa per le imprese

Chi deve stipularla, entro quando, cosa copre davvero e cosa si rischia a non averla. Con i riferimenti normativi in chiaro, perché su questo obbligo circolano più scadenze di quante ne esistano.

Se hai un'impresa iscritta al Registro delle imprese, questa polizza ti riguarda. Non è un prodotto che qualcuno ti sta vendendo: è un obbligo di legge introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 e reso operativo da un decreto attuativo del 2025. La confusione nasce dal fatto che le scadenze sono state spostate almeno tre volte, e che ogni proroga ha riguardato solo una fetta di imprese — non tutte.

Questa guida mette in fila quello che è stabilito, con i riferimenti per verificarlo. Dove una fonte dice una cosa e un'altra ne dice un'altra, lo diciamo invece di scegliere quella che suona meglio.

Contenuto aggiornato a settembre 2026. Le scadenze di questo obbligo sono state prorogate più volte: prima di agire, verifica sempre la situazione con il tuo intermediario o sul sito del MIMIT.

Che cos'è la polizza catastrofale obbligatoria

È un contratto assicurativo che copre i danni diretti ai beni materiali dell'impresa causati da quattro eventi naturali: sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Nel gergo del settore si chiama anche Cat Nat, da catastrofi naturali.

L'obbligo nasce dall'articolo 1, commi da 101 a 111, della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 — la Legge di Bilancio 2024. Per più di un anno è rimasto sulla carta, perché mancava il decreto che spiegasse cosa esattamente andasse assicurato e a quali condizioni. Quel decreto è arrivato: è il Decreto Interministeriale MEF-MIMIT del 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio 2025.

Da quel momento l'obbligo è diventato concreto, e con esso il problema pratico: decine di migliaia di imprese che non avevano mai stipulato una copertura di questo tipo si sono trovate a doverlo fare in pochi mesi.

Perché lo Stato ha introdotto questo obbligo

La logica è la stessa di ogni assicurazione obbligatoria: spostare su un mercato il costo di eventi che altrimenti ricadono sulla fiscalità generale. L'Italia è un paese ad alto rischio sismico e idrogeologico, e per decenni la ricostruzione dopo un terremoto o un'alluvione è stata pagata prevalentemente con denaro pubblico, stanziato dopo l'evento.

Il meccanismo dell'obbligo ribalta l'ordine: l'impresa si copre prima, e lo Stato interviene su quello che resta scoperto. È anche il motivo per cui la conseguenza principale del mancato adeguamento non è una multa, ma la perdita dell'accesso ai contributi pubblici — torneremo su questo punto, perché è quello che conta davvero.

Chi deve stipularla

Il perimetro è ampio e definito per esclusione. Sono obbligate tutte le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle imprese, e anche le imprese con sede all'estero che abbiano in Italia una stabile organizzazione.

Le ditte individuali sono comprese

È la domanda che riceviamo più spesso, e la risposta è sì: il criterio è l'iscrizione al Registro delle imprese, non la forma giuridica né la dimensione. Un artigiano con un laboratorio e due macchinari rientra nell'obbligo esattamente come una società di capitali con tre stabilimenti.

Quello che cambia, come vedremo, è la scadenza — che dipende dalla dimensione — e naturalmente il costo, che dipende dal valore dei beni e da dove si trovano.

Chi resta fuori: le imprese agricole

L'unica esclusione strutturale riguarda le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile. Per loro esiste già un sistema dedicato: il Fondo AgriCat, il fondo mutualistico nazionale che copre i danni alle produzioni agricole causati da eventi catastrofali.

Attenzione però a un equivoco frequente: l'esclusione riguarda l'attività agricola in quanto tale. Un'impresa che affianca all'attività agricola un'attività commerciale o di trasformazione iscritta separatamente potrebbe rientrare nell'obbligo per quella parte. È uno dei casi in cui vale la pena far guardare la visura a un intermediario prima di decidere di non fare nulla.

Gli immobili senza titolo edilizio

Qui le fonti divergono, e lo segnaliamo invece di appianare la differenza. Il decreto attuativo esclude dalla copertura i danni agli immobili gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, compreso l'abuso sorto successivamente alla costruzione.

Una parte dei commentatori legge questa previsione come un'esclusione dall'obbligo — l'impresa non deve assicurare quel bene. Un'altra parte la legge come un'esclusione dall'indennizzo — l'impresa deve comunque stipulare, ma su quel bene non verrà pagato nulla.

La differenza è sostanziale e riguarda un numero non trascurabile di capannoni italiani. Se è il tuo caso, non è una domanda da risolvere leggendo un articolo: è una domanda da porre al tuo intermediario, mettendo sul tavolo la documentazione edilizia.

Le scadenze, dimensione per dimensione

Questo è il punto su cui circolano più informazioni sbagliate, perché ogni proroga è stata raccontata come se valesse per tutti. Non è così. Le scadenze sono differenziate per dimensione d'impresa secondo i parametri della raccomandazione europea 2003/361/CE, quelli che già si usano per i bandi.

Come si capisce che dimensione ha la tua impresa

Prima di cercare la tua scadenza devi sapere in quale fascia rientri, e i parametri non sono quelli che useresti d'istinto. Si applicano le soglie della raccomandazione europea 2003/361/CE, le stesse che già valgono per i bandi:

  • Micro-impresa: meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
  • Piccola impresa: meno di 50 occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.
  • Media impresa: meno di 250 occupati e fatturato annuo non superiore a 50 milioni, oppure totale di bilancio non superiore a 43 milioni.
  • Grande impresa: tutto quello che sta sopra.

Due avvertenze pratiche. La prima: il criterio degli occupati è vincolante, quello finanziario è alternativo — puoi stare sotto la soglia di fatturato oppure sotto quella di bilancio, non serve entrambe. La seconda, ed è quella che fa sbagliare più spesso: se la tua impresa è collegata o associata ad altre — partecipazioni superiori al 25% o al 50% — i dati si sommano secondo regole precise, e una piccola impresa che fa parte di un gruppo può risultare media o grande.

Se hai partecipazioni in altre società, o altre società partecipano nella tua, la dimensione non si legge sul tuo bilancio da solo. È una verifica che vale la pena fare prima di dare per buona una scadenza.

Grandi imprese: 31 marzo 2025

Il termine originario, confermato dal decreto attuativo. Per gli effetti sull'accesso ai contributi pubblici è stato previsto un periodo di tolleranza di novanta giorni, che di fatto ha spostato le conseguenze pratiche all'estate 2025.

Medie imprese: 1° ottobre 2025

Fissato dal Decreto Legge 39/2025, convertito con modificazioni dalla Legge 78 del 27 maggio 2025. È il provvedimento che ha riscritto il calendario differenziando le fasce.

Piccole e micro imprese: 31 dicembre 2025

La platea più numerosa, e quella con il termine più lungo. Dal 1° gennaio 2026 le micro e piccole imprese non assicurate non possono più accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche.

Le proroghe che non valgono per tutti

Qui sta l'equivoco. Il decreto Milleproroghe ha spostato al 31 marzo 2026 il termine per due categorie soltanto, e solo se micro o piccole imprese:

  • le imprese di somministrazione di alimenti e bevande — ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie, sale da ballo, sale giochi, discoteche, stabilimenti balneari;
  • le imprese turistico-ricettive — alberghi, bed and breakfast, ostelli, affittacamere, case vacanza.

Un successivo intervento ha spostato al 31 dicembre 2026 il termine per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

Tutto il resto non è stato prorogato. Se la tua impresa non rientra in quelle categorie, il tuo termine era il 31 dicembre 2025 — o prima, se sei una media o grande impresa.

Le scadenze in una tabella

ChiEntro quandoRiferimento
Grandi imprese31 marzo 2025 (+ 90 giorni di tolleranza sugli effetti)D.M. 18/2025
Medie imprese1° ottobre 2025D.L. 39/2025 conv. L. 78/2025
Piccole e micro imprese31 dicembre 2025D.L. 39/2025 conv. L. 78/2025
Micro e piccole: somministrazione alimenti e bevande31 marzo 2026Milleproroghe
Micro e piccole: turistico-ricettive31 marzo 2026Milleproroghe
Pesca e acquacoltura31 dicembre 2026decreto-legge successivo
Imprese agricole (art. 2135 c.c.)escluse — Fondo AgriCatL. 213/2023

Se la tua impresa non compare in una delle righe con proroga, vale la riga della tua dimensione. Non esiste una proroga generale: è l'errore di lettura più diffuso su questa norma.

E se la scadenza è già passata?

Non succede nulla di immediato: non arriva una sanzione, non arriva una contestazione. Succede che, dal giorno dopo la scadenza, l'impresa è formalmente inadempiente rispetto a un obbligo di legge, con le conseguenze sull'accesso ai fondi pubblici che vedremo più avanti.

La cosa da sapere è che l'inadempienza non è permanente: si sana stipulando. Non c'è una finestra chiusa, non c'è una preclusione definitiva. Chi si adegua oggi è in regola da oggi.

Che cosa copre la polizza

Il decreto attuativo è preciso su questo punto, e la precisione conviene conoscerla: definisce sia gli eventi sia i beni, e quello che non è dentro resta fuori.

I quattro eventi

  • Sismi — i movimenti tellurici e i danni che ne derivano direttamente.
  • Alluvioni e inondazioni — l'invasione di acqua in luoghi normalmente asciutti.
  • Esondazioni — la fuoriuscita d'acqua dagli argini naturali o artificiali.
  • Frane — i movimenti di masse rocciose o di terreno lungo un pendio.

Non ci sono dentro, e vale la pena dirlo perché la confusione è comune: grandine, vento forte, trombe d'aria, sovraccarico neve. Sono eventi atmosferici che si assicurano, ma con garanzie diverse e facoltative.

I beni assicurati

La copertura riguarda i danni diretti a quattro categorie di beni, che corrispondono a voci precise dello stato patrimoniale:

  • terreni;
  • fabbricati — capannoni, uffici, laboratori, magazzini, anche se detenuti in locazione o in leasing;
  • impianti e macchinari — linee produttive, macchine industriali, impianti fotovoltaici e altri impianti fissi;
  • attrezzature industriali e commerciali — attrezzatura d'officina, strumenti di misura, scaffalature industriali.

Il fatto che i beni in locazione rientrino è importante e spesso trascurato: se la tua impresa occupa un capannone in affitto, l'obbligo su quei beni non sparisce per il fatto che l'immobile non è tuo. Chi debba assicurare cosa, fra proprietario e conduttore, è una questione contrattuale che va letta caso per caso.

Cosa non è coperto

Ed è qui che molte imprese scoprono di aver comprato meno di quanto credevano.

Merci, scorte e prodotti finiti

Non rientrano nella copertura obbligatoria. Un magazzino pieno di prodotto finito allagato non è indennizzato dalla polizza catastrofale obbligatoria: per quello serve una garanzia aggiuntiva, che si può acquistare ma va chiesta.

Per molte imprese commerciali e manifatturiere questa è la voce di danno più grande in assoluto. Comprare solo il minimo di legge, in questi casi, significa essere in regola e restare scoperti sulla parte che conta.

I veicoli iscritti al PRA

Automobili, furgoni, camion: fuori. Sono coperti — se lo sono — dalle garanzie della polizza auto.

Beni in corso di costruzione

Salvo previsioni contrattuali specifiche, un'opera in costruzione non rientra. Per i cantieri esistono coperture dedicate.

Opere d'arte e beni da collezione

Esclusi anche questi, così come i danni derivanti da conflitti armati, atti di terrorismo e contaminazione radioattiva.

Franchigia, scoperto e limite di indennizzo

Sono le tre leve che decidono quanto ti resta effettivamente in tasca dopo un sinistro, e il decreto attuativo le ha regolate — ma solo in parte.

La regola del 15%

Per le polizze con somma assicurata fino a 30 milioni di euro complessivi su tutte le ubicazioni, lo scoperto non può superare il 15% del danno indennizzabile. È un tetto posto dalla norma a tutela dell'impresa: nessuna compagnia può proporti una copertura che ti lasci a carico più di quella quota.

Detto in cifre: su un danno accertato di 100.000 euro, con uno scoperto del 15%, l'indennizzo è di 85.000 euro e 15.000 restano a te.

Il limite minimo di indennizzo

Per le polizze con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro, il limite di indennizzo non può essere inferiore al 70% della somma assicurata. È la protezione contro il caso in cui il massimale, pur formalmente alto, venga eroso da clausole restrittive fino a renderlo poco utile.

Sopra i 30 milioni, si tratta

Per somme assicurate superiori ai 30 milioni di euro non si applicano questi limiti: scoperti, franchigie e massimali sono liberamente pattuiti fra le parti. È coerente con l'idea che un'impresa di quelle dimensioni abbia la forza contrattuale e le competenze per negoziare da sé.

Se sei in questa fascia, la conseguenza pratica è che il confronto fra due offerte non si fa sul premio ma sulle condizioni: due polizze allo stesso prezzo possono valere cose molto diverse. Come si leggono quelle condizioni, con i conti fatti su tre sinistri di dimensioni diverse, lo abbiamo spiegato in franchigia, scoperto e massimale: quanto resta davvero a carico.

Come si calcola la somma assicurata

È il numero più importante del contratto e quello a cui si dedica meno tempo. La somma assicurata è il valore dichiarato dei beni: è la base su cui si calcola il premio, ed è anche il tetto oltre il quale non ti verrà pagato nulla.

Valore a nuovo o valore allo stato d'uso

Sono due criteri diversi e producono cifre molto diverse.

Il valore a nuovo è quanto costerebbe oggi ricostruire il fabbricato o ricomprare il macchinario nuovo di fabbrica. È il criterio che serve se l'obiettivo è ripartire: dopo un sisma non ti serve il valore contabile del capannone, ti serve il capannone.

Il valore allo stato d'uso è il valore a nuovo meno il degrado dovuto a vetustà e usura. Costa meno di premio, e al sinistro paga meno. Su un macchinario di quindici anni la differenza può essere del sessanta o settanta per cento.

Attenzione a un equivoco molto comune: il valore di bilancio non è né l'uno né l'altro. Il valore residuo contabile dipende dal piano di ammortamento, che è una scelta fiscale, e non ha alcun rapporto con quanto costa rimettere in piedi l'azienda.

La regola proporzionale, con i numeri

È la clausola che trasforma un risparmio sul premio in una perdita al sinistro, e conviene vederla su un caso concreto.

Supponiamo un capannone che varrebbe 1.000.000 di euro a nuovo. Per abbassare il premio lo dichiari 600.000. Sei coperto al 60% del valore reale.

Arriva un'alluvione e il danno accertato è di 200.000 euro. Non ti verranno pagati 200.000 euro, e nemmeno 170.000 al netto dello scoperto. Ti verrà pagato il 60% del danno, perché eri assicurato per il 60% del valore: 120.000 euro, meno lo scoperto del 15%, cioè 102.000 euro.

Hai risparmiato qualche centinaio di euro all'anno di premio e ne hai persi quasi centomila in un colpo solo. La regola proporzionale non è una clausola vessatoria nascosta: è un principio generale del contratto di assicurazione, scritto all'articolo 1907 del Codice civile. Ma è scritta in un punto che nessuno legge, e agisce solo quando è troppo tardi per rimediare.

Perizia o autodichiarazione

Per valori contenuti le compagnie accettano una dichiarazione dell'impresa. Sopra certe soglie chiedono una perizia, e in alcuni casi la perizia porta con sé la rinuncia alla regola proporzionale — cioè il rischio della sottostima se lo prende la compagnia.

Se hai un patrimonio industriale rilevante, chiedere se esiste quella clausola è una delle domande che valgono di più in tutta la trattativa.

Quanto costa

Non esiste una tariffa unica, e chiunque ti dia un numero secco senza aver visto dove sono i tuoi beni ti sta dando un numero inventato. Il premio si costruisce su tre variabili.

Le tre variabili che decidono il premio

  1. Dove si trovano i beni. È il fattore dominante. La classificazione sismica del comune e la pericolosità idrogeologica dell'area pesano più di ogni altra cosa: due capannoni identici in due province diverse possono pagare cifre che differiscono di parecchie volte.
  2. Quanto valgono i beni. La somma assicurata è la base di calcolo. Dichiararla troppo bassa per risparmiare è un errore che si paga al sinistro, per via della regola proporzionale.
  3. Quanto rischio ti tieni. Franchigie e scoperti più alti abbassano il premio. Entro il tetto del 15%, è una leva legittima — a patto di sapere quanto significa in euro sul tuo caso peggiore.

Come verificare il rischio del tuo comune

Il premio dipende soprattutto da dove sono i beni, e quel dato puoi controllarlo da solo prima ancora di chiedere un preventivo. Serve a due cose: capire se la cifra che ti propongono è plausibile, e sapere di cosa stai parlando quando la discuti.

La classificazione sismica assegna ogni comune italiano a una di quattro zone, dalla 1 — pericolosità più alta — alla 4. È stabilita da ordinanze e delibere regionali, ed è pubblica: la trovi sui siti delle protezioni civili regionali e sul portale del Dipartimento della Protezione Civile.

La pericolosità idraulica e da frana è mappata dai Piani di Assetto Idrogeologico delle Autorità di bacino distrettuali, e raccolta a livello nazionale nella cartografia dell'ISPRA. Le aree sono classificate per probabilità di accadimento — elevata, media, bassa — e quella classificazione è spesso il motivo per cui due indirizzi nella stessa città pagano premi diversi.

Su come funzionano queste classificazioni, dove si consultano e come si usano per discutere un premio, c'è un approfondimento dedicato: zona sismica e rischio idrogeologico.

Un'avvertenza: queste mappe dicono qual è la pericolosità dell'area, non quanto è esposto il tuo specifico fabbricato. Un capannone su un terrapieno rialzato in area a pericolosità media può essere meno esposto di uno a piano campagna in area a pericolosità bassa. È esattamente il genere di argomento che si può portare in trattativa, se hai la documentazione per sostenerlo.

Ordini di grandezza

Le cifre che seguono sono stime di mercato riportate da operatori del settore, non tariffe ufficiali, e vanno lette come ordini di grandezza. Sono anche destinate a muoversi: il mercato di questo prodotto è giovane e i dati di sinistralità stanno ancora maturando.

  • Micro-impresa in zona a basso rischio: indicativamente 300–500 euro l'anno.
  • Piccola impresa con immobile da 500.000 euro in zona sismica 2: indicativamente 1.000–3.000 euro l'anno.
  • PMI manifatturiera in zona sismica 1: si superano facilmente i 2.000 euro l'anno, con punte molto più alte.

Se citi queste cifre altrove, riporta anche la data: i premi assicurativi cambiano nel tempo, e su un prodotto nuovo cambiano più in fretta.

Le garanzie che conviene aggiungere

La copertura obbligatoria è un minimo di legge, e per molte imprese lascia fuori proprio la parte più costosa di un sinistro. Queste sono le integrazioni che valgono la pena di essere almeno valutate.

Merci, scorte e prodotto finito

Non sono nella copertura obbligatoria. Per un'impresa commerciale o per chi tiene magazzino, è spesso la voce di danno più grande in assoluto: un magazzino allagato può valere più del fabbricato che lo contiene.

Va chiesta esplicitamente, e va dichiarata con un valore. Qui il problema è che le giacenze oscillano durante l'anno: se assicuri il valore medio e il sinistro arriva a magazzino pieno, torna la regola proporzionale. Esistono formule a valore massimo o con conguaglio annuale: sono più care e sono il motivo per cui esistono.

Interruzione dell'attività

Il danno indiretto — i mesi in cui l'azienda è ferma e i costi fissi corrono lo stesso — supera regolarmente il danno materiale. Un capannone si ricostruisce con l'indennizzo; i clienti persi in otto mesi di fermo non tornano con un assegno.

La garanzia si chiama business interruption o danni indiretti e si costruisce sul margine di contribuzione, non sul fatturato — abbiamo dedicato un articolo intero a come si calcola e perché il periodo di indennizzo decide tutto. Il parametro da guardare è il periodo di indennizzo: sei mesi o dodici cambiano tutto, e dopo un sisma sei mesi sono facilmente pochi, perché i tempi non li detta l'assicurazione ma il comune, la perizia e la disponibilità delle imprese edili in una zona dove tutti stanno ricostruendo insieme.

Maggiori costi e ricostruzione a norma

Ricostruire dopo un evento significa spesso ricostruire secondo norme più severe di quelle in vigore quando l'edificio è stato fatto: adeguamento sismico, efficienza energetica, prescrizioni urbanistiche nuove. Quel maggior costo non rientra nel valore a nuovo del bene distrutto.

Esistono garanzie specifiche per i maggiori costi di ricostruzione a norma e per le spese di demolizione e sgombero delle macerie, che sono voci concrete e non marginali.

Ricorso dei terzi

Se il crollo di un tuo fabbricato danneggia la proprietà accanto, quello non è un danno tuo: è una responsabilità. La copertura catastrofale non se ne occupa. In un capannone in aderenza ad altri, è una domanda da porre.

Cosa si rischia a non averla

Questa è la sezione che conviene leggere con attenzione, perché la risposta non è quella che la maggior parte delle imprese si aspetta.

Non arriva nessuna multa

La norma non prevede una sanzione amministrativa diretta a carico dell'impresa che non stipula. Nessuno ti scrive, nessuno ti verbalizza, nessuno ti chiede una somma.

È esattamente per questo che l'obbligo è stato sottovalutato da molti. La conseguenza c'è, ma agisce altrove e si manifesta nel momento peggiore.

La porta che si chiude: i contributi pubblici

L'impresa inadempiente non può accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche. Comprese — ed è il punto che fa male — quelle destinate alla ricostruzione e al sostegno in caso di calamità naturale.

Tradotto: l'impresa non assicurata che subisce un terremoto o un'alluvione non solo non ha un indennizzo assicurativo, ma non ha nemmeno accesso agli aiuti pubblici pensati per quell'evento. Il rischio non è distribuito: è tutto suo.

E non riguarda soltanto le calamità. Bandi regionali, crediti d'imposta per investimenti, fondi per la transizione digitale o energetica, contributi camerali: la verifica dell'adempimento assicurativo entra nell'istruttoria.

La revoca di quello che hai già ottenuto

Il caso peggiore è questo. Se un'agevolazione è già stata concessa e in sede di controllo emerge l'inadempimento, l'ente erogatore può revocare il beneficio, con obbligo di restituzione delle somme già percepite.

Un contributo da 80.000 euro ottenuto e speso, da restituire due anni dopo, è un problema di cassa che nessun risparmio sul premio giustifica.

Come si dimostra di essere in regola

Non esiste un registro pubblico delle imprese assicurate né un bollino da esporre. La prova sei tu a doverla produrre, quando qualcuno te la chiede — e chi te la chiede è di solito l'ente che sta istruendo una tua domanda di contributo.

Quello che serve avere a portata di mano è la polizza in corso di validità con la quietanza di pagamento del premio, oppure un'attestazione della compagnia o dell'intermediario che certifichi l'esistenza della copertura, l'ambito dei beni assicurati e il periodo di efficacia.

Due accortezze che evitano problemi. La prima: la copertura deve essere in corso alla data rilevante per il bando, che non è sempre la data di presentazione della domanda — può essere quella di pubblicazione dell'avviso o quella di avvio dell'investimento. La seconda: se hai più unità locali, l'attestazione deve coprirle tutte. Una polizza sulla sede legale che non comprende il magazzino in un'altra provincia lascia scoperta una parte dell'obbligo, e in istruttoria si vede.

Conviene tenere una copia di polizza, quietanza e attestazione nella stessa cartella dove tieni la visura camerale e il DURC. Sono i documenti che vengono chiesti insieme, e cercarli di corsa il giorno della scadenza di un bando è come si perdono i bandi.

L'obbligo a contrarre delle compagnie

C'è un secondo obbligo, speculare al tuo, di cui poche imprese sono al corrente: le compagnie assicurative hanno l'obbligo a contrarre. Non possono rifiutarsi di assicurare un'impresa che rientra nel perimetro della norma.

In caso di violazione o elusione di questo obbligo, l'IVASS irroga alla compagnia una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro.

Perché ti riguarda: se ti senti dire che la tua zona non è assicurabile, o ricevi un preventivo palesemente fuori mercato costruito per farti desistere, non sei davanti a un no legittimo. È una situazione che si segnala, e il primo posto dove farlo è il reclamo alla compagnia stessa.

Le compagnie sono inoltre tenute a pubblicare sul proprio sito la documentazione informativa precontrattuale e le condizioni di contratto, proprio per rendere l'offerta confrontabile.

Cosa fare se succede davvero

Una polizza si giudica il giorno del sinistro, e quel giorno si commettono gli errori che costano di più. Vale la pena sapere prima come funziona. Qui sotto la sintesi; la sequenza completa, ora per ora, è in le 48 ore dopo un sinistro catastrofale.

Le prime quarantotto ore

  1. Metti in sicurezza, e documenta mentre lo fai. L'obbligo di limitare il danno — il salvataggio dell'articolo 1914 del Codice civile — è a tuo carico, e le spese sostenute per farlo sono indennizzabili. Ma vanno dimostrate.
  2. Fotografa tutto, prima di toccare niente. Panoramiche e dettagli, con data. È la prova che il perito non potrà più ricostruire una volta sgomberato.
  3. Non buttare via nulla. Il macchinario distrutto va tenuto finché il perito non l'ha visto. Sembra ovvio, e ogni anno qualcuno rottama la prova del proprio danno per riaprire in fretta.
  4. Denuncia il sinistro nei termini di polizza. Di norma tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza, ma il termine esatto sta nelle tue condizioni contrattuali: leggilo adesso, non allora.

La perizia

La compagnia incarica un perito. È un professionista, ma è pagato da lei, e il suo lavoro è quantificare il danno secondo le condizioni di polizza.

Hai il diritto di farti assistere da un perito di parte, a tue spese. Su un danno rilevante è quasi sempre un investimento che rientra: conosce le stesse regole e le legge dalla tua parte. Se le due perizie non convergono, la maggior parte dei contratti prevede un terzo perito o un collegio arbitrale — ed è una procedura contrattuale, non una causa.

La quietanza

È il documento con cui accetti l'indennizzo. Firmarla chiude la partita: se dopo tre mesi emerge un danno strutturale che nessuno aveva visto, quella firma pesa.

Se hai un dubbio, si firma con riserva, indicando per iscritto su cosa. È una possibilità che esiste e che quasi nessuno usa, perché quasi nessuno sa di averla.

Se non sei d'accordo

La strada è in tre passaggi. Prima il reclamo scritto alla compagnia, che ha quarantacinque giorni per rispondere. Poi, se la risposta non arriva o non convince, l'IVASS. In parallelo esistono l'Arbitro Assicurativo e la mediazione, che sono alternative alla causa e non anticamere.

Ho già una polizza incendio: mi basta?

È la domanda più frequente fra chi un'assicurazione sui beni ce l'ha già da anni, e la risposta quasi sempre è no — ma per un motivo preciso che vale la pena capire.

Le polizze incendio tradizionali coprono il rischio incendio e alcuni eventi accessori. Il terremoto e l'alluvione, nelle polizze italiane, sono storicamente esclusi e vanno acquistati come garanzie aggiuntive, spesso chiamate estensione eventi catastrofali o Cat Nat. Molte imprese hanno quella estensione senza saperlo, e molte altre sono convinte di averla e non ce l'hanno.

Il modo di verificarlo non è chiedere all'intermediario "sono coperto?" ma andare a guardare tre cose sul contratto:

  1. L'elenco delle garanzie prestate, di solito nella prima pagina del certificato o nel riepilogo. Devono comparire sisma e alluvione, con una somma assicurata accanto. Se hanno una somma assicurata pari a zero o non compaiono, non ci sono.
  2. Le esclusioni. Cerca le parole "terremoto", "sisma", "inondazione", "allagamento", "franamento". Se stanno nell'elenco delle esclusioni e non in quello delle garanzie, hai la risposta.
  3. Lo scoperto e il limite di indennizzo su quelle specifiche garanzie. Sono quasi sempre diversi — e peggiori — da quelli della garanzia incendio principale.

Anche avendo l'estensione, resta da verificare che rispetti i parametri del decreto: lo scoperto non oltre il 15% e il limite minimo di indennizzo per le somme fra 1 e 30 milioni. Una polizza sottoscritta prima del 2025 può contenere condizioni che oggi non sarebbero conformi.

Questa verifica non richiede di cambiare compagnia e nella maggior parte dei casi non richiede nemmeno una polizza nuova: si adegua quella che hai, con un'appendice. È molto più economico che stipularne una seconda, e molto più sensato che scoprire al sinistro di averne due che si sovrappongono male.

Come scegliere la polizza, in pratica

Trovata la copertura, la domanda diventa quale. Ecco le cose che spostano davvero il risultato.

Le cinque domande da fare prima di firmare

  1. Qual è la somma assicurata, e come è stata calcolata? Se il valore dei beni è stato stimato a occhio, la regola proporzionale può ridurre l'indennizzo in proporzione alla sottoassicurazione.
  2. Quanto resta a mio carico, in euro, sul mio sinistro peggiore? Non in percentuale: in euro, sul caso concreto.
  3. Le merci sono coperte, e con quale garanzia? Se la risposta è vaga, la risposta è no.
  4. C'è una garanzia per l'interruzione dell'attività? Il danno da fermo produttivo è spesso superiore al danno materiale, e non è nella copertura obbligatoria.
  5. Come e in quanto tempo si liquida un sinistro? Tempi, perizia, anticipi: sono condizioni contrattuali, non cortesie.

I tre errori che vediamo più spesso

  • Comprare il minimo di legge e considerarlo una copertura. Essere in regola e essere protetti sono due cose diverse. La copertura obbligatoria è un pavimento, non un tetto.
  • Dichiarare valori bassi per abbassare il premio. Funziona finché non succede niente. Al primo sinistro serio, la sottoassicurazione si paga per intero.
  • Guardare solo il premio. Fra due offerte che differiscono di 200 euro l'anno può esserci una differenza di decine di migliaia di euro di indennizzo. Il confronto va fatto su scoperto, limite di indennizzo ed esclusioni.

Domande frequenti

La polizza catastrofale è obbligatoria anche per le ditte individuali?

Sì. Il criterio è l'iscrizione al Registro delle imprese, non la forma giuridica. Una ditta individuale iscritta rientra nell'obbligo come qualsiasi società.

Sono in affitto: devo assicurare io o il proprietario?

L'obbligo segue i beni usati per l'attività d'impresa, compresi quelli detenuti in locazione. Come si ripartisce concretamente fra proprietario e conduttore dipende dal contratto di locazione, e va verificato prima di dare per scontato che se ne occupi l'altro.

Cosa succede se stipulo in ritardo?

Nessuna sanzione per il ritardo in sé. L'impresa è inadempiente finché non stipula, con le conseguenze sull'accesso ai fondi pubblici; dal momento della stipula è in regola.

La grandine è coperta?

No. Gli eventi della copertura obbligatoria sono quattro: sismi, alluvioni e inondazioni, esondazioni, frane. La grandine si assicura con garanzie separate e facoltative.

La mia impresa è agricola: devo stipularla?

Le imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. sono escluse dall'obbligo e fanno riferimento al Fondo AgriCat. Se accanto all'attività agricola ne svolgi una commerciale o di trasformazione iscritta separatamente, la posizione va verificata.

Ho più capannoni in province diverse: una polizza o tante?

Di norma una sola, con le ubicazioni elencate e una somma assicurata per ciascuna. È importante che compaiano tutte: il tetto del 15% sullo scoperto si calcola sulla somma assicurata complessiva di tutte le ubicazioni, e un'unità locale dimenticata resta scoperta sia in polizza sia davanti a un ente che verifica.

Quanto costa davvero?

Dipende soprattutto da dove si trovano i beni. Gli ordini di grandezza riportati dagli operatori vanno da qualche centinaio di euro l'anno per una micro-impresa in zona a basso rischio a diverse migliaia per una PMI in zona sismica 1. L'unico numero che vale è quello di un preventivo sulla tua situazione reale.

In sintesi

L'obbligo esiste, riguarda quasi tutte le imprese iscritte al Registro, e le scadenze per la gran parte sono già passate. Non c'è una multa, ma c'è una porta che si chiude sui contributi pubblici — inclusi quelli per le calamità, che è il momento in cui servono di più.

La copertura minima di legge è un punto di partenza: lascia fuori le merci e il fermo attività, che per molte imprese sono la parte più costosa di un sinistro. Vale la pena spendere mezz'ora con un intermediario per capire cosa c'è dentro e cosa manca, prima che sia un perito a spiegartelo.

— Redazione QuotaFacile

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